fbo Coppa Italia falsata, scoppia il caso Vincenzo Pepe!

Coppa Italia falsata, scoppia il caso Vincenzo Pepe!

Vincenzo Pepe (foto siracusanews.it)

Ancora un caso di negligenza scoperta in ritardo, questa volta in Coppa Italia e con protagonista un ex giocatore della Salernitana. La regolarità della manifestazione tricolore, infatti, è messa fortemente in discussione dopo che il Siracusa, nella gara del primo turno preliminare disputata il 7 agosto contro il Teramo (e vinta 1-0 con annesso passaggio del turno), aveva schierato Vincenzo Pepe, ex attaccante del club granata. Proprio con la maglia della Salernitana, nella scorsa stagione il giocatore napoletano era stato espulso per doppia ammonizione nei minuti finali del match che l’allora formazione di Breda aveva disputato contro il Sud Tirol l’8 agosto del 2010, gara valevole anch’essa per il primo turno preliminare della Tim Cup e vinta dagli ospiti per 2-0. Essendo la Salernitana stata eliminata, dunque, Pepe non ha mai scontato il turno di squalifica comminatogli e non sarebbe potuto essere disponibile per la gara tra siciliani e abruzzesi. Questi ultimi non hanno effettuato ricorso, non essendosi accorti del fatto, ma in teoria ciò sarebbe ininfluente: come riporta il Corriere della Sera di oggi basandosi sul pensiero dello storico Giudice Sportivo Alberto Barbè, infatti, quando viene mandato in campo un giocatore squalificato non è necessario che l’altra squadra effettui reclamo, perchè si procede d’ufficio con l’assegnazione della sconfitta a tavolino della squadra che ha infranto il regolamento. E qui si torna nuovamente indietro alla scorsa stagione. Vi ricordate il caso-Ferrari, giocatore del Lumezzane che scese in campo nelle prime tre giornate dello scorso torneo di Prima Divisione pur essendo squalificato? Nelle tra gare incriminate c’era anche Salernitana-Lumezzane (seconda giornata), gara finita 1-0 per i bresciani: granata e Pavia non avevano fatto ricorso, non essendosi accorte della posizione irregolare dell’attaccante, mentre l’Alessandria riuscì ad aggiudicarsi la vittoria a tavolino dopo aver effettuato reclamo alla terza giornata. La vicenda si concluse con due giornate di squalifica a Ferrari, un punto di penalizzazione ed ammenda al Lumezzane, più due mesi d’inibizione ai suoi dirigenti Nember e Cavagna.

Ad ogni modo, cercando di destreggiarsi tra i contorti meandri della giustizia sportiva, ecco una precisazione su quanto decreta il regolamento federale: il comma 5 dell’Art. 17 del Titolo II (SANZIONI), riferito alle sanzioni inerenti alla disputa delle gare, recita che “la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 6, 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare dell’attività di calcio a cinque”. Per chiarire ulteriormente, i commi 6, 7 e 8 del succitato Art. 29, sentenziano che “il procedimento del giudice sportivo è instaurato: a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara”.

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